Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587)  in  carica,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
Generale dello Stato (C.F.  80224030587)  per  il  ricevimento  degli
atti,  fax  06.96514000  e  PEC   ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi
n. 12; 
    Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della  Giunta
in  carica,  con   sede   in   Ancona,   per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' e  conseguente  annullamento  della  legge  della
Regione Marche 17 giugno  2013,  n.  13,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione Marche n.  50  del  giorno  27  giugno  2013,
recante «Riordino degli  Interventi  in  materia  di  Bonifica  e  di
Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica  delle  Marche  e
fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e  Cesario,  del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso,  del  Tenna  e
del Tronto» e, in particolare, dell'art. 3, per violazione  dell'art.
117, comma 2, lett. s), e comma 3 della Costituzione, a seguito della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale, assunta in data giorno 8 agosto 2013. 
    1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche  del  giorno  27
giugno 2013, risulta pubblicata la  legge  17  giugno  2013,  n.  13,
recante «Riordino degli  Interventi  in  materia  di  Bonifica  e  di
Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica  delle  Marche  e
fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e  Cesario,  del
Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso,  del  Tenna  e
del Tronto». 
    L'art.  3  di  tale  legge   regionale   riguarda   le   funzioni
amministrative  in  materia  di  bonifica  e  di  difesa  del  suolo,
disponendo testualmente: 
        1. Le funzioni amministrative concernenti  la  progettazione,
l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere
di bonifica di competenza pubblica  previste  dal  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e,  in
quanto  applicabile,  dal  regio  decreto  8  maggio  1904,  n.   368
(Regolamento  sulle  bonificazioni  delle  paludi   e   dei   terreni
paludosi), sono esercitate dalle Province. 
        2. In materia di difesa  del  suolo,  restano  di  competenza
della  Regione  e  degli  enti  locali  le  funzioni   amministrative
rispettivamente esercitate ai sensi  degli  articoli  14,15,16  e  17
della legge regionale 25 maggio 1999,  n.  13  (Disciplina  regionale
della difesa del suolo). 
        3. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di  cui
all'art. 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.
17 della 1.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere
a difesa degli abitati;  possono  altresi'  avvalersi  del  consorzio
medesimo ai fini della  progettazione  e  realizzazione  delle  opere
pubbliche di propria competenza per le finalita' della presente legge
e per l'individuazione della manutenzione ordinaria  e  straordinaria
dei bacini idrografici. 
    2. Con riferimento a tale articolo, e'  necessario  rilevare  che
esso  viola  l'art.  117  della  Costituzione,  sia  per   la   parte
riguardante la legislazione  esclusiva  dello  Stato  per  la  tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (comma 2, lettera
s), sia  per  quella  riguardante  la  legislazione  concorrente  che
riserva alla legislazione  statale  la  determinazione  dei  relativi
principi fondamentali (comma 3); essa, invero, si pone  in  contrasto
con i principi fondamentali fissati  dalla  legislazione  statale  in
materia  di  «tutela  dell'ambiente»,   «governo   del   territorio»,
«valorizzazione dei beni ambientali», «protezione civile»  e  «tutela
della salute». 
    Al riguardo, e' opportuno in primo  luogo  far  presente  che  la
materia della bonifica intercetta vari settori, quali la difesa e  la
conservazione del suolo, nonche' la gestione delle  risorse  idriche,
perseguendo la finalita' della sicurezza territoriale,  alimentare  e
ambientale. Di conseguenza, la polivalenza funzionale della  bonifica
fa si che restano ferme  le  competenze  esclusive  statali  per  gli
aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, mentre
per quanto concerne quelli afferenti al governo del territorio e alla
valorizzazione  dei  beni   ambientali   sussiste   la   legislazione
concorrente dello Stato e delle Regioni, con l'obbligo di  queste  di
rispettare i  principi  fondamentali  desumibili  dalla  legislazione
statale vigente (come gia' chiarito da codesta  Corte  Costituzionale
con sentenza 28 luglio 2004, n. 232). 
    Per quanto concerne la bonifica,  i  principi  fondamentali  sono
contenuti  nel  R.D.  13  febbraio  1933,  n.   215,   e   successive
modificazioni,  e  nel  Protocollo  d'intesa  Stato-Regioni  del   18
settembre 2008. 
    Tale   Protocollo   costituisce   attuazione   di   un   costante
insegnamento di codesta Corte Costituzionale, secondo il quale  nelle
materie   rientranti   nell'ambito   della   competenza   concorrente
Stato-Regioni deve essere garantita leale  collaborazione  attraverso
gli strumenti di condivisione esistenti nell'ordinamento. 
    La Conferenza Stato-Regioni costituisce la  sede  naturale  della
cooperazione tra i due livelli di governo. 
    Il  Protocollo  d'intesa  delinea  con  chiarezza  il  quadro  di
riferimento per la  disciplina  dei  Consorzi  di  bonifica  in  sede
regionale, indicando i principi fondamentali individuati e  condivisi
dallo Stato e delle Regioni, ai quali occorre  fare  riferimento  per
valutare i provvedimenti regionali. 
    Fra tali principi risultano di rilievo i seguenti: 
        l'azione  della  bonifica  sul  territorio -   quale   azione
finalizzata alla sicurezza territoriale,  alimentare  ed  ambientale,
che comprende la difesa e  conservazione  del  suolo,  le  azioni  di
valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi
irrigui, la tutela di risorse ambientali - ha polivalenza funzionale; 
        la delimitazione dei  comprensori  di  bonifica  deve  essere
effettuata  con  riferimento  a  confini  idrografici  ed  idraulici,
tenendo conto dell'esigenza di garantire dimensioni gestionali idonee
ad assicurare funzionalita' operativa,  economicita'  di  gestione  e
adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio; 
        il piano generale di bonifica e  di'  tutela  del  territorio
rurale  e'  lo  strumento  che  definisce   le   linee   fondamentali
dell'azione della  bonifica  sul  territorio  nonche'  le  principali
attivita', opere ed interventi da realizzare. Il piano viene proposto
dal Consorzio di bonifica  competente  per  territorio  ed  approvato
dalla Regione che ne definisce le linee guida; 
        i compiti e le funzioni  dei  Consorzi  di  bonifica  vengono
individuati nella  realizzazione,  manutenzione  ed  esercizio  delle
opere pubbliche  di  bonifica,  di  irrigazione  e  di  miglioramento
fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 152
del 2006; 
        ai Consorzi possono essere  affidate  dalle  leggi  regionali
ulteriori compiti consistenti nella  realizzazione,  manutenzione  ed
esercizio  di  opere  pubbliche  diverse  da  quelle   sopraindicate,
finalizzate alla difesa del suolo; 
        ai Consorzi di bonifica possono,  inoltre,  essere  assegnate
dalle Regioni ulteriori attivita', ivi comprese quelle  dirette  alla
realizzazione  di  azioni  volte  a  contribuire  allo  sviluppo  del
territorio rurale, alla  salvaguardia  ambientale  e  al  risanamento
delle acque; 
        per quanto riguarda i criteri relativi all'individuazione dei
benefici, l'Intesa contempla espressamente che questi siano  distinti
in benefici di presidio  idrogeologico,  di  natura  idraulica  e  di
disponibilita' irrigua. E' previsto altresi' che le  Regioni  possano
definire ulteriori tipologie di benefici; 
        si stabilisce espressamente che  resta  ferma  la  disciplina
degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua  naturali  o
artificiali gestiti dai Consorzi; disciplina prevista  dall'art.  166
del decreto legislativo n. 152/2006, applicabile anche agli eventuali
scarichi  provenienti  dai  sistemi  di  fognatura  pubblica   o   da
scolmatori di piena; 
        si  conferma  che  alle  Regioni  competono  le  funzioni  di
vigilanza e controllo sui Consorzi e si prevede altresi' previsto che
i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti  ad  assicurare
il controllo di gestione, quale processo interno diretto a  garantire
la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una  verifica
continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonche'
la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse. 
    3. Alla stregua di quanto posto in evidenza in merito ai principi
che regolano la bonifica, risulta evidente  che  l'impugnato  art.  3
della legge regionale  marchigiana  n.  13/2013  viola  nettamente  i
principi fondamentali vigenti in materia di riordino dei consorzi  di
bonifica fissati dalla legge statale (art. 27  del  decreto-legge  n.
248/2007,  convertito  nella  legge  n.  31/2008)  e   definiti   nel
Protocollo di intesa sottoscritto in sede  di  Conferenza  permanente
Stato-Regioni  in  data  18  settembre  2008,  nonche'   i   principi
fondamentali desumibili dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. 
    In particolare, l'art. 3 della legge regionale, attribuendo  alle
Province le funzioni  amministrative  concernenti  la  progettazione,
esecuzione,  manutenzione  e  vigilanza  delle  opere  pubbliche   di
bonifica  di  competenza  pubblica  previste  dal  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215, viola l'art. 117, comma 3, e comma 2, lett. s)
della Costituzione. La norma regionale infatti, si pone in  contrasto
con le leggi statali riguardanti lo specifico settore della  bonifica
e dei Consorzi di  bonifica  nella  parte  in  cui  attribuisce  alle
province  funzioni  che  superano  gli  interessi  e  le   dimensioni
provinciali e che comunque sono in  gran  parte  di  competenza.  dei
Consorzi. Inoltre, la norma si pone in contrasto con l'art. 27  della
legge n. 248/2007, il quale dispone testualmente: 
        «le regioni possono procedere  al  riordino,  anche  mediante
accorpamento o eventuale  soppressione  dei  singoli  consorzi  (...)
secondo criteri definiti di intesa in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (...). 
        Sono fatti salvi le funzioni e i compiti  attualmente  svolti
dai medesimi consorzi e le relative risorse,  ivi  inclusa  qualsiasi
forma di contribuzione carattere statale o  regionale:  i  contributi
consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per
l'attivita' istituzionale (...)». 
    Come gia' rilevato, in attuazione di tale  norma,  il  Protocollo
d'intesa sottoscritto in sede di Conferenza permanente  Stato-Regioni
del 18 settembre  2008  ha  delineato  con  chiarezza  il  quadro  di
riferimento per la  disciplina  dei  Consorzi  di  bonifica  in  sede
regionale e i principi fondamentali cui occorre fare riferimento  per
valutare i diversi provvedimenti  regionali.  In  questo  quadro,  la
realizzazione della bonifica e' affidata ai consorzi, ai  quali  sono
altresi' attribuiti, come  funzioni  istituzionali  e  permanenti,  i
compiti di manutenzione e di esercizio di tutte le opere di bonifica,
sia pubbliche sia private (articoli 13, 54-59, r.d. 13 febbraio 1933,
n. 215). Di conseguenza, la  censura  di  incostituzionalita'  deriva
anche dalla  circostanza  che  l'attribuzione  di  funzioni  ad  ente
diverso dalle Regioni  puo'  riguardare  le  funzioni  della  Regione
(programmazione, finanziamento degli interventi, classificazione  dei
territori,  tutela  e  vigilanza  sui  Consorzi,   nonche'   fusioni,
soppressioni e raggruppamenti di singoli Consorzi), ma non quelle che
sono proprie dei Consorzi per effetto dei principi fondamentali sopra
richiamati. 
    Quanto evidenziato trova conforto nella sentenza di codesta Corte
Costituzionale n. 66 del 1992, la quale ha confermato  la  competenza
dei  Consorzi  per  la  realizzazione  e  gestione,  manutenzione  ed
esercizio  delle  opere  di  bonifica  (confermato   dal   Protocollo
d'intesa). Codesta Corte, al riguardo, ha precisato  che  i  principi
fondamentali vanno desunti dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
dagli artt. 857 e 862 del codice civile, i quali risultano confermati
anche nella legge quadro per la difesa del suolo  n.  183/1989  (oggi
D.Lgs. n. 152/2006). Del resto,  la  copiosa  legislazione  regionale
vigente in materia riconosce ai Consorzi di bonifica le  funzioni  di
realizzazione e gestione  (manutenzione,  esercizio  e  sorveglianza)
delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. 
    Il conferimento di funzioni alle province effettuato dalla  norma
regionale impugnata, pertanto, si pone in rotta di collisione con  le
leggi statali richiamate, dalle quali emerge  con  chiarezza  che  le
uniche funzioni che la Regione potrebbe eventualmente  delegare  alle
Province sono quelle gia'  spettanti  alle  medesime  Regioni,  ossia
nella  fattispecie   quelle   riguardanti   la   programmazione,   il
finanziamento degli interventi, la classificazione dei territori e la
tutela e vigilanza sui Consorzi, nonche' le fusioni, le  soppressioni
e i raggruppamenti di singoli Consorzi (ai sensi di  quanto  previsto
all'art. 6 del D.P.R. n. 947/1962).  Non  puo',  invece,  la  Regione
Marche conferire alle Province  l'esercizio  di  funzioni  attribuite
secondo i principi fondamentali delle leggi statali  alla  competenza
di altri enti; tanto piu' ove si  consideri  il  principio  che  alla
Provincia possono essere attribuite solo funzioni  amministrative  di
interesse provinciale  che  riguardano  vaste  zone  intercomunali  o
l'intero  territorio  provinciale,  ma  non  certamente  funzioni  di
interesse generale riferite ad ambiti delimitati idraulicamente. 
    In definitiva, la  norma  regionale  impugnata,  intervenendo  su
materie di competenza dello Stato  e  non  rispettando  la  normativa
statale, che fissa uniformi criteri di  tutela  validi  per  l'intero
territorio nazionale, viola la Costituzione,  e  precisamente  l'art.
117, secondo comma, lett. e), l) ed s), nonche' il terzo comma. 
    Essa merita, dunque, di essere annullata.